IL CUNEO FISCALE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025

La Legge n° 207 del 30 dicembre 2024, legge di bilancio per il 2025,all’art. 1 commi 4 e  6, ha introdotto una agevolazione fiscale, comunemente nota come  “taglio del cuneo fiscale” , che consente a tutto il personale dipendente, del settore pubblico e privato, l’erogazione di un beneficio fiscale, denominato “bonus”, e di una “ulteriore detrazione”.

Il MEF, mediante il portale di NOIPA, erogherà il bonus come appresso indicato:

  1. Bonus del 7,1%, per redditi fino a € 8.500,00 annui, tredicesima compresa;
  2. Bonus del 5,3%, per redditi da € 8.500,001 a € 15.000,00;
  3. Bonus del 4,8%, per redditi da € 15..000,001 a € 20.000,00.

Per quanto riguarda i redditi da € 20.000,001 a € 40.000,00 ci sarà una “ulteriore detrazione fiscale”, per tutti i lavoratori dipendenti, che sarà di € 1.000,00 annui per coloro che si trovano nella fascia di reddito tra 20.000,001 e 32.000,00, e che decrescerà progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento del reddito di € 40.000,00. Il calcolo della detrazione progressiva viene effettuato nel modo seguente:

€ 1.000,00 x (40.000,00 – reddito effettivo)/8.000,00. Il denominatore di € 8.000,00 deriva dalla seguente sottrazione: € (40.000,00 – 32.000,00). Per fare un esempio pratico relativo ad uno stipendio annuo di € 36.530,00:

€ 1.000,00 x (40.000,00 – 36.350,00)/8.000,00 = € 433,75.

I benefici decorrono dal mese di gennaio 2025 e saranno erogati nel mese di giugno con gli arretrati da gennaio a maggio. I crediti saranno indicati sul cedolino dello stipendio con la sigla E11 (art. 1 comma 4) per il bonus e con E12 (art. 1 comma 6) per le  ulteriori detrazioni. Il riconoscimento del beneficio avviene automaticamente e sarà effettuato dal MEF sulla base dello stipendio di giugno, proiettato per i mesi successivi compresa la tredicesima mensilità, considerando anche i mesi da gennaio a maggio. Per eventuali compensi accessori, il MEF farà riferimento alla Certificazione Unica (CU) relativa all’anno 2024. Coloro che prevedono passaggi di gradone entro l’anno, o compensi accessori sostanziosi, e se hanno in atto rapporti parasubordinati e ritengono di poter superare sia il bonus che le ulteriori detrazioni, possono rinunciare agli stessi accedendo all’Area riservata del portale NOIPA nella sezione “Servizi”, selezionando l’ambito “Stipendi”. Se la rinuncia avviene entro il 25 del mese di maggio, sarà effettuata nel mese di giugno; se avviene successivamente a tale data, decorre dal mese successivo. Per le rate riscosse in precedenza, se non spettanti, sarà effettuato il recupero in sede di conguaglio fiscale.

Ai supplenti brevi e saltuari sarà riconosciuto esclusivamente il “bonus”.

Sia il bonus che le ulteriori detrazioni  sono misure neutre, non contribuiscono ad incrementare il reddito.

Per il personale della scuola, il bonus fino a € 20.000,00 potrà essere percepito solamente dai collaboratori scolastici e dagli operatori, che si trovano nella classe stipendiale 0, sempre che non percepiscano somme accessorie elevate che facciano superare il reddito annuo fino a superare € 20.000,00.

Nella sostanza si tratta di una norma di complessa attuazione che metterà i lavoratori nella scomoda posizione di assumere decisioni senza avere l’esatta conoscenza delle situazioni che si determineranno nel corso dell’anno finanziario. Una sorta di valutazione presuntiva sul reddito finale che percepiranno e che, in caso di errore, inciderà sul conguaglio fiscale di fine anno. In questo sarà messa a dura prova l’efficienza del sistema telematico di NOIPA che, al momento, risulta inaccessibile. 

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