Ferie non godute ai docenti precari: il Tribunale di Bologna dà ragione ai lavoratori
Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto il ricorso promosso dalla UIL Scuola Bologna e patrocinato dagli avvocati Cinzia Ganzerli e Domenico Naso. Ha riconosciuto a una docente con contratti a tempo determinato il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse maturate e non godute. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento di 54,02 giorni relativi agli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre a rivalutazione monetaria o interessi legali e alle spese di giudizio.
Il caso
Una docente precaria aveva lavorato con una serie di contratti a termine fino al 30 giugno (o al termine delle attività didattiche) per cinque anni scolastici consecutivi. In questo periodo non aveva mai fruito di ferie volontarie. Veniva invece collocata in ferie d’ufficio durante le sospensioni delle lezioni, e alla cessazione del rapporto non le era stato pagato nulla per i giorni di ferie maturati. Il ricorso chiedeva il pagamento di quei giorni, calcolati con la formula contrattuale (giorni di servizio × 30 / 360, più 4 giornate di festività soppresse, meno le festività nazionali).
Cosa ha stabilito il Tribunale
1. Nessuna prescrizione. Il Ministero aveva eccepito la prescrizione dei diritti relativi agli anni più lontani. Il giudice ha respinto l’eccezione, richiamando l’orientamento secondo cui l’indennità per ferie non godute ha natura mista, risarcitoria e retributiva, con prevalenza della funzione risarcitoria. Il termine di prescrizione è quindi decennale e decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Le ferie spettano anche ai precari. Il Tribunale ha ricostruito la disciplina speciale dei docenti (art. 1, commi 54 e 55, L. 228/2012), alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione. L’indennità sostitutiva è dovuta nella misura della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui il docente poteva effettivamente fruirne.
3. Giorni di sospensione delle lezioni. Nei giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale (vacanze di Natale e di Pasqua, 2 novembre) il docente può fruire delle ferie senza vincoli. Se non le ha richieste, quei giorni non sono monetizzabili e vengono sottratti dal conteggio.
4. Il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno. In questo periodo i docenti restano a disposizione della scuola per scrutini, esami e attività collegiali e non possono fruire liberamente delle ferie. Per questo è necessaria una comunicazione espressa del dirigente scolastico, che deve invitare a fruire delle ferie residue e indicare le conseguenze della mancata fruizione. Il Ministero non ha provato di averla effettuata: i giorni di ferie non goduti in questo periodo devono quindi essere pagati.
5. Anche le festività soppresse vanno monetizzate. Il Tribunale ha affermato che le quattro giornate di riposo per festività soppresse (L. 937/1977) sono assimilabili alle ferie e seguono le stesse regole, compresa la monetizzazione quando non fruite.
6. Il calcolo dei giorni. Per determinare le ferie maturate si applica la formula prevista dal CCNL (giorni di servizio × 30, o × 32 dopo tre anni di servizio, diviso 360), correttamente applicata dalla ricorrente.
Il risultato
Per ciascun anno scolastico il giudice ha sottratto dalle ferie maturate i giorni di sospensione delle lezioni e le ferie eventualmente fruite su richiesta. Il riconoscimento complessivo è di 54,02 giorni di ferie e festività soppresse non godute.
Il Tribunale non ha invece quantificato in euro l’importo dovuto: la liquidazione dell’importo spetterà quindi all’Amministrazione, sulla base dei giorni accertati dalla sentenza.
Perché è importante
La sentenza conferma che i docenti a tempo determinato hanno diritto al pagamento delle ferie non godute, in particolare per il periodo che va dalla fine delle lezioni al 30 giugno, quando l’Amministrazione non dimostra di aver informato il personale. Lo stesso vale per le festività soppresse. Il principio può essere fatto valere da molti docenti con contratti a termine fino al 30 giugno o al termine delle attività didattiche.
Hai bisogno di ulteriori informazioni o vuoi aderire anche tu al ricorso? Fissa subito il tuo appuntamento: trovi tutti i nostri contatti qui sotto
Serafino 3282258300
Marco 3479688040
Franco 3917658533
Gianluca (sede di Molinella) 3392855649
Emidio 3917658534
Non sei ancora iscritto? Contattaci per scoprire come tesserarti e aderire
Clicca sull’immagine per iscriverti alla UIL Scuola di Bologna. Compila la delega in ogni sua parte e inviala all’indirizzo email bologna@uilscuola.it insieme a un documento d’identità in corso di validità.
Le immagini presenti su questo sito sono tutte libere da copyright o generate con tecnologia AI






