Graduatorie di istituto: scelta delle sedi per il conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di I fascia

Avviso Miur su Istanze online:

“Dalla data del 15 luglio 2019 e fino alle ore 14,00 del 29 luglio 2019, sono aperte le funzioni POLIS per la scelta delle sedi per il conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di I fascia.

Per le modalità di compilazione dell’istanza di scelta delle sedi si rinvia alle istruzioni descritte ai commi 5 e 6 dell’art. 9 bis del D.M. n. 374 del 24 aprile 2019.”

Art. 9 bis del D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 Graduatorie di istituto:

  1. Con il presente decreto sono aggiornate le graduatorie di istituto di I fascia per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 10 bis, del decreto legge 30 dicembre 2015 n. 210 convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21. 
  2. Hanno titolo a presentare domanda di inserimento nella I fascia delle graduatorie di istituto gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui al presente decreto, per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di Istituto, secondo le modalità di cui all’art. 5, comma 4, del Regolamento adottato con D.M. 13giugno 2007 n. 131. 
  3. Gli aspiranti di cui al comma precedente conseguono l’inserimento nelle graduatorie di Istituto di I fascia per effetto della presentazione del modello B di scelta delle istituzioni scolastiche, secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento. 
  4. La costituzione degli elenchi di sostegno delle istituzioni scolastiche avviene secondo le specifiche disposizioni impartite all’art.6 del Regolamento, con eccezione delle disposizioni relative alla formazione degli elenchi di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado, che, ai sensi dell’art. 15, commi 3-bis e 3-ter del decreto Legge n. 104/2013convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128,vengono costituiti in unico elenco, senza alcuna suddivisione in aree disciplinari, anche relativamente alla prima fascia.  
  5. La domanda di inserimento, da effettuarsi tramite la presentazione del modello B, deve essere presentata in via telematica secondo le seguenti modalità e termini: a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell’apposita sezione dedicata, “Istanze on line – presentazione delle Istanze via web registrazione”, presente sull’home page del sito internet di questo Ministero b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 15 luglio 2019 al 29 luglio 2019 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, “Istanze on line presentazione delle Istanze via web – inserimento”, presente sul sito internet del Ministero. 
  6. Le modalità di scelta della provincia ed il numero massimo di istituzioni scolastiche alle quali richiedere l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono disciplinati dall’art.5, commi 6, 7 e 8, del Regolamento e dall’art. 6 del D.M. 1aprile 2017 n. 374. 
  7. In ragione di quanto disposto dall’art. 1, comma 10 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21, gli aspiranti di I fascia, che risultino inseriti anche nelle graduatorie di istituto di II e III fascia costituite ai sensi del D.M. 1giugno 2017 n. 374, non potranno scegliere le istituzioni scolastiche, ivi inclusa la scuola capofila, ai fini dell’inserimento in I fascia, ma dovranno confermare con il modello B, le stesse sedi già indicate nel precedente aggiornamento per la II e/o III fascia, salvi gli effetti del dimensionamento, e necessariamente per la stessa provincia di iscrizione, ai sensi dell’art. 5 comma 6 del Regolamento. 
  8. Per effetto della istituzione a decorrere dal’ a.s. 2019/2020 dei codici meccanografici delle scuole di Monza – Brianza e della definizione delle dotazioni organiche sulle stesse scuole, i docenti che sono già collocati nelle graduatorie di II e/o III fascia delle graduatorie di istituto di Milano e che a seguito delle richiamate operazioni tecniche risultino collocati nelle istituzioni scolastiche della provincia di Milano e di Monza Brianza, devono confermare con il modello B, le stesse sedi ai fini dell’aggiornamento della loro posizione nella prima fascia di istituto. 
  9. I soggetti di cui ai commi 7 e 8, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e già collocati nelle graduatorie di II e/o III fascia delle graduatorie di istituto costituite ai sensi del D.M. 374/2017, che chiedono l’iscrizione in I fascia per un insegnamento non impartito nelle sedi già espresse all’atto del precedente aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di istituto, possono, comunque, sostituire, nelle stesse province di iscrizione della II e/o III fascia, una o più istituzioni scolastiche esclusivamente per i nuovi insegnamenti per i quali si chiede l’iscrizione in I fascia, mentre non è consentito cambiare sedi qualora nelle stesse tali insegnamenti risultino già impartiti. La sostituzione delle sedi nella I fascia di istituto comporta la cancellazione dalle graduatorie di istituto II e III fascia per gli altri insegnamenti impartiti nella sede sostituita. 
  10. L’eventuale iscrizione con riserva in I fascia non pregiudica la permanenza a pieno titolo, per il medesimo insegnamento, nella II fascia delle graduatorie di istituto, costituite ai sensi del D.M. 374/2017.
Si sottolinea che l’articolo 9 bis, comma 7, del DM 374/2019 dispone:
In ragione di quanto disposto dall’art. 1, comma 10 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21, gli aspiranti di I fascia, che risultino inseriti anche nelle graduatorie di istituto di II e III fascia costituite ai sensi del D.M. 1 giugno 2017 n. 374, non potranno scegliere le istituzioni scolastiche, ivi inclusa la scuola capofila, ai fini dell’inserimento in I fascia, ma  dovranno confermare con il modello B, le stesse sedi già indicate nel precedente aggiornamento per la II e/o III fascia, salvi gli effetti del dimensionamento, e  necessariamente per la stessa provincia di iscrizione, ai sensi dell’ art. 5 comma 6 del Regolamento.

 

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