Certificati di malattia – riconoscimento del giorno precedente anche in caso di visita ambulatoriale. Circolare Inps

Importanti novità in arrivo per la tutela previdenziale in caso di malattia.

Con la recente circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS – d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – ha introdotto una significativa riforma sulla decorrenza della copertura per i lavoratori. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio cosa cambia a livello pratico e quali sono i nuovi criteri da seguire.

Come regola generale, la malattia continua a decorrere dal giorno in cui il medico, dopo aver visitato il lavoratore, redige il certificato e ne attesta l’incapacità temporanea al lavoro.
La corretta individuazione di questa data è importante perché incide sul calcolo dei giorni di carenza, sulle percentuali di indennizzo e sulla durata massima del periodo di malattia riconoscibile.
  • Che cosa cambia
Finora il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato poteva essere riconosciuto soltanto quando il medico aveva effettuato una visita domiciliare.
Dal 4 settembre 2026, questa possibilità viene estesa anche alle visite effettuate presso l’ambulatorio del medico curante.
In concreto, se il lavoratore si ammala ma, pur avendo contattato tempestivamente il proprio medico, riesce a essere visitato soltanto il giorno successivo, il certificato potrà coprire anche la giornata precedente.
  • Le condizioni previste
Il riconoscimento del giorno precedente non avviene automaticamente. È necessario che:
  • il medico indichi nel certificato, alla voce “Dichiara di essere ammalato dal…”, il giorno immediatamente precedente alla visita;
  • la retrodatazione riguardi un solo giorno;
  • il giorno precedente non cada di sabato, di domenica o in una festività infrasettimanale, poiché in queste giornate è garantito il servizio di continuità assistenziale;
  • sia comunque rispettato il periodo massimo di malattia riconoscibile previsto dalla legge.
Se nel certificato viene indicata una data anteriore di più di un giorno rispetto alla visita, il periodo precedente non potrà essere riconosciuto ai fini previdenziali.
  • Perché è stata introdotta questa novità
La decisione dell’INPS tiene conto di una realtà ormai molto diffusa: i medici di medicina generale sono sempre meno numerosi, hanno carichi di lavoro crescenti e, in molti casi, organizzano gli accessi agli ambulatori attraverso appuntamenti programmati.
Può quindi accadere che un lavoratore, pur avendo avvisato subito il proprio medico, non riesca a essere visitato nella stessa giornata. La nuova disposizione evita che, in situazioni di questo tipo, possa essere penalizzato per ragioni che non dipendono dalla sua volontà.
È bene precisare, tuttavia, che non viene introdotta una possibilità generalizzata di retrodatare il certificato. Restano necessari la visita e l’accertamento da parte del medico, la corretta compilazione della certificazione e il rispetto di tutte le condizioni indicate dall’INPS.
  • Personale delle pubbliche amministrazioni e della scuola
La circolare riguarda il riconoscimento della tutela previdenziale di malattia assicurata dall’INPS. Per il personale delle pubbliche amministrazioni, compreso il personale della scuola, restano ferme le specifiche disposizioni legislative e contrattuali che regolano l’assenza per malattia, gli obblighi di comunicazione e il relativo trattamento economico.
In allegato la circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026.

Clicca sull’immagine per iscriverti alla Uil Scuola Rua di Bologna compilando la delega in ogni sua parte e allegando un documento di identità in corso di validità.
Entrambi andranno inviati al seguente indirizzo mail: bologna@uilscuola.it

Le immagini presenti su questo sito sono tutte libere da copyright o generate con tecnologia AI