Elezioni CSPI, tutto quello che c’è da sapere (SCHEDA)

Il 7 maggio 2024, si terranno le elezioni per il rinnovo della componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) in tutte le scuole, come indicato dall’Ordinanza Ministeriale 234 del 5 dicembre 2023 emanata dal Ministro dell’Istruzione e del Merito. In questo articolo, cerchiamo di fare chiarezza con una serie di informazioni. Nel link la scheda riepilogativa in pdf. 

QUANDO SI VOTA

Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 07 maggio 2024* dalle ore 8,00 alle ore 17,00.

 * In caso di impossibilità di svolgere le elezioni il 7 maggio o nei giorni successivi a causa della chiusura delle scuole o della sospensione delle attività didattiche stabilite sia dai calendari regionali sia dalle scuole stesse, la data per lo svolgimento delle operazioni di voto è prorogata al primo giorno utile non festivo.

CHI PUÒ VOTARE

Può votare tutto il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche statali.

Il personale Docenti e ATA con contratto a tempo determinato può votare purché la nomina sia avvenuta entro il giorno antecedente le votazioni e la durata del contratto sia fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.

CHI NON PUÒ VOTARE

Non può votare il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospeso cautelarmente in attesa di procedimento penale o disciplinare.

DOVE SI VOTA

  • Il personale docente e ATA (anche se assente dal servizio per motivi sindacali o in aspettativa per motivi di famiglia, personali, di lavoro e di studio e per qualsiasi altro legittimo motivo) vota presso l’istituzione scolastica sede di servizio nel giorno delle
  • docenti con incarico di presidenza (anche se assenti dal servizio per motivi sindacali o in aspettativa per motivi di famiglia, personali, di lavoro e di studio e per qualsiasi altro legittimo motivo) votano presso l’istituzione scolastica in cui sono inseriti in organico in qualità di
  • Il personale educativo e ATA dei convitti nazionali, degli educandati femminili e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale (anche se assente dal servizio per motivi sindacali o in aspettativa per motivi di famiglia, personali, di lavoro e di studio e per qualsiasi altro legittimo motivo) vota presso la scuola primaria più vicina assieme al personale di tale grado di scuola (la sede presso cui tale personale esercita il diritto di voto è individuata dall’Ufficio scolastico regionale).
  • dirigenti scolastici (anche se assenti dal servizio per motivi sindacali o in aspettativa per motivi di famiglia, personali, di lavoro e di studio e per qualsiasi altro legittimo motivo) votano presso le istituzioni scolastiche individuate dagli Uffici scolastici regionali.
  • Il personale comandato, collocato fuori ruolo vota presso la propria istituzione scolastica. Tale personale può presentare richiesta di votare presso altra istituzione scolastica entro tre giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi degli elettori aventi diritto al voto.
  • Il personale fuori sede per servizio o residente in Comune diverso può votare anche in un seggio diverso da quello nei cui elenchi è inserito, dichiarando sotto la propria responsabilità di non votare in altra sede, fermo restando che il voto deve essere espresso per i candidati della componente di

COME SI VOTA

Si vota mediante una croce sul numero romano di individuazione della lista indicato nella scheda elettorale e mediante l’indicazione del cognome* del candidato (Nel caso di omonimie nella stessa lista è necessario indicare anche il nome e della data di nascita del candidato o il numero arabo assegnato al candidato nella rispettiva lista secondo gli elenchi pubblicati nel seggio)

Si può votare solo per i candidati che appartengono alla propria componente.

Il personale docente esprime il voto separatamente per ciascun grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).

Il personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili e dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale vota per la componente docente della scuola primaria.

docenti con incarico di presidenza esercitano l’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti del personale docente del cui ruolo fanno parte.

NOTA BENE: il personale dirigente, docente ed A.T.A. in servizio nelle scuole di lingua tedesca, delle scuole di lingua slovena e delle scuole della Valle d’Aosta vota senza alcuna distinzione tra le varie componenti.

 

QUANTE PREFERENZE SI POSSONO ESPRIMERE

 Il numero di preferenze è corrispondente al numero di rappresentanti eleggibili per ciascuna componente. Nel dettaglio:

  • 1 preferenza per la componente personale docente scuola infanzia;
  • 4 preferenze per la componente personale docente scuola primaria;
  • 4 preferenze per la componente personale docente scuola primo grado;
  • 3 preferenze per la componente personale docente scuola secondo grado;
  • 2 preferenze per la componente personale dirigente scolastico;
  • 1 preferenza per la componente personale ATA;
  • 1 preferenza per la componente personale dirigente, docente e ATA per le scuole di lingua tedesca;
  • 1 preferenza per la componente personale dirigente, docente e ATA per le scuole di lingua slovena;
  • 1 preferenza per la componente personale dirigente, docente e ATA per le scuole della Valle d’Aosta.

 

 

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