Rientro docente dopo il 30 aprile e continuità del supplente già in servizio – SCHEDA

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Rientro docente dopo il 30 aprile – la normativa di riferimento

Il rientro a disposizione del titolare dopo il 30 aprile è disciplinato dall’art. 37 del CCNL/2007 che non è stato modificato dal CCNL 2019/21. Tale articolo prevede la continuità didattica del supplente in servizio, in caso di rientro del titolare dopo il 30 aprile e di sua assenza da almeno 150 giorni prima del suo rientro, ridotti a 90 per le classi terminali:

Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”

Come si calcolano i 90/150 giorni di assenza

Il calcolo dei giorni non avviene tenendo conto della data del 30 aprile (nel senso di contare i giorni di assenza fino al 30 aprile), ma della data di termine dell’assenza del titolare che deve avvenire necessariamente dopo il 30 di aprile.

Es. Se il giorno di rientro del titolare è previsto per il 15 maggio, bisogna contare a ritroso 150 giorni (o 90 se classi terminali) a partire da tale data, non quindi a partire dal 30 aprile.
È ovvio, però, che se già al 1° maggio il titolare ha raggiunto i 90/150 giorni di assenza richiesti dalla norma, il calcolo è superfluo.
È altresì ovvio che anche un solo giorno di effettivo rientro in servizio del titolare nelle classi entro il 30 aprile interrompe la supplenza e il conteggio dei 90/150 gg. di assenza (ad esempio se il titolare rientra in servizio il 29 aprile la supplenza decade e il titolare rientra a pieno titolo nelle classi).

Rientro docente dopo il 30 aprile: i giorni di sospensione delle lezioni (Natale/Pasqua) devono essere conteggiati nell’assenza del titolare.

I periodi di sospensione delle lezioni rientrano nel computo dell’assenza continuativa del titolare in quanto l’inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica degli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico.
Per cui, anche la sospensione delle lezioni durante le “vacanze” di Natale e Pasqua deve essere sempre ricompresa nei 90/150 giorni di assenza del titolare anche se quest’ultimo non sia stato formalmente assente durante detti periodi.

Esempio: Il docente titolare è stato assente dal 15/11 al 22/12 (ultimo giorno di lezioni). Durante tutto il periodo di sospensione delle lezioni non produce certificazione di assenza. Poi, si assenta nuovamente a partire dall’8 gennaio (ripresa delle lezioni) fino ad almeno il 30/4 (anche con più proroghe contrattuali). Al supplente in servizio fino al 22/12 è stato confermato il contratto dall’8/1, senza pagamento del periodo di sospensione delle lezioni, per continuità didattica.

Nonostante il supplente abbia avuto solo la conferma del contratto, senza il pagamento del periodo di sospensione delle lezioni, quest’ultimo va comunque considerato nei giorni di assenza del titolare ai fini del conteggio dei 90/150 gg. per il rientro a disposizione dopo il 30 aprile. Ai fini della loro esclusione dal computo, infatti, è ritenuta essenziale l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa del titolare che, nell’esempio citato, non c’è stata.

Dopo il 30 aprile il docente titolare può rientrare in servizio anche solo in alcune classi (esempi)

Un primo caso può essere quello del docente titolare che insegna in due classi, una non terminale (es. II classe) e una terminale (es. III media o un V superiore), e ha effettuato nella classe non terminale un numero giorni di assenza continuativi inferiori ai 150, mentre nella classe terminale ha effettuato un numero di giorni di assenza continuativi superiori ai 90 giorni. Il titolare fino al suo rientro è sostituito da un solo supplente in tutte le classi.

In questo caso, se al rientro dopo il 30 aprile il docente titolare avrà totalizzato, un numero di giorni di assenza continuativa inferiore a 150 giorni nella classe non terminale dovrà riprendere effettivo servizio in tale classe, mentre il supplente, in presenza dell’assenza continuativa di almeno 90 giorni, proseguirà l’insegnamento con un nuovo contratto per le sole ore della classe terminale.
Il supplente, quindi, ha diritto alla prosecuzione del contratto nella classe terminale ma non in quella non terminale in cui il titolare riprenderà effettivo servizio.

Un secondo caso può essere quello della docente titolare che ha avuto una riduzione di orario per allattamento ed è stata di fatto assente per le 5 ore di riduzione per il numero di giorni stabiliti dall’art. 37 (90/150), sostituita da un supplente, mentre ha continuato ad insegnare per le restanti ore. Terminato l’allattamento dopo il 30 aprile e per le 5 ore (quindi solo per alcune classi) ha maturato l’assenza di 90/150 gg. richiesti dalla norma.
In questo caso la docente titolare non potrà più rientrare in classe per le 5 ore, che rimarranno al supplente per continuità didattica, mentre continuerà ad insegnare per le restanti ore.

Rientro docente dopo il 30 aprile nella scuola dell’Infanzia

È bene evidenziare come l’art. 37 del CCNL/2007 non fa alcuna differenza tra ordini di scuola comprendendo quindi anche la scuola della Infanzia senza operare alcuna eccezione.
Pertanto, sia i 90 che i 150 gg. di assenza valgono anche per la docente titolare della scuola della infanzia sostituita da un supplente il quale deve necessariamente essere mantenuto in servizio per continuità didattica fino al termine delle attività didattiche, che per tale tipologia di scuola è previsto in data 30/06.

fonte: FEDERAZIONE UIL Scuola RUA

 

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