DOCENTE DI RELIGIONE CATTOLICA: IL TRIBUNALE DI BOLOGNA RICONOSCE L’ABUSIVA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE E CONDANNA IL MINISTERO AL RISARCIMENTO
Sentenza favorevole del Tribunale di Bologna
Il TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA – SEZIONE LAVORO
accoglie il ricorso presentato da un docente di religione cattolica, promosso dalla UIL SCUOLA di Bologna e patrocinato dagli Avv.ti Domenico Naso e Cinzia Ganzerli
Il Tribunale di Bologna accogliendo il ricorso presentato da un docente di religione cattolica, promosso dalla UIL Scuola di Bologna e patrocinato dagli Avv.ti Domenico Naso e Cinzia Ganzerli, con la sentenza del 05 marzo 2026, ha accertato l’illegittimità della condotta del Ministero dell’Istruzione e del Merito condannandolo al pagamento dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 12, del D.L. 16 settembre 2024, n. 131 di modifica dell’art. 36 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in favore della parte ricorrente pari a 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi di legge dal deposito del ricorso al saldo.
Alla base dei motivi della decisione, il Giudice del lavoro di Bologna, si legge che “… la Cassazione, nel 2022, ha individuato all’interno della normativa nazionale italiana la misura idonea a prevenire i suddetti abusi nell’obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi ritenuti funzionali anche all’evolversi di quelle docenze a tempo determinato verso il ruolo; si tratta secondo la Corte di una regola che costituisce “cerniera ineludibile di ragionevolezza”. La Corte di Cassazione afferma che si sia realizzata un’ipotesi di abuso di utilizzo di contratti a termine lesiva dell’accordo quadro nella mancata indizione dei concorsi a cadenza triennale, giacché l’ultimo è stato tenuto nel lontano 2004 in violazione così di quanto previsto dalla legge..”.
Il Giudice ha inoltre osservato che “…, accertata, in ossequio al principio di diritto espresso dalla Cassazione, nel caso di specie, l’abusiva reiterazione di contratti a termine nei confronti della parte ricorrente, in ragione della prolungata mancata indizione del concorso per l’assunzione in ruolo, protrattasi dal 2001 e, dunque, ben oltre il termine triennale, sussiste il diritto al risarcimento del danno…”.
Per questi motivi, il Giudice del lavoro di Bologna si è così pronunciato: “…condanna il Ministero dell’Istruzione a pagare, a titolo di risarcimento del danno, 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto in favore della parte ricorrente, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria e interessi di legge dal deposito del ricorso al saldo”.
“Questo importante risarcimento a favore di un docente di religione cattolica in relazione all’abuso nella reiterazione dei contratti a termine” , sottolinea la UIL Scuola di Bologna, “non è solo una vittoria sindacale, ma il riconoscimento concreto dei diritti dei lavoratori precari della scuola, troppo a lungo ignorati da una gestione che ha abusato della continuità didattica senza offrire stabilità professionale”


