POSIZIONE ECONOMICA E INCARICO SPECIFICO DEL PERSONALE ATA
Compatibilità e cumulabilità dei due trattamenti economici
1. In sintesi
La posizione economica (artt. 51, 52 e 79 del CCNL 18 gennaio 2024, triennio 2019/21) e l’incarico specifico (art. 54 dello stesso CCNL) sono istituti distinti, con natura, presupposti e finanziamento diversi. La prima valorizza l’esperienza professionale e il servizio prestato; il secondo remunera un’attività ulteriore effettivamente svolta.
Il dipendente ATA titolare di posizione economica che svolge un incarico specifico ha quindi diritto a percepire entrambi i compensi per intero. Tale conclusione trova conferma nel CCNI sul FMOF 2026/27 (ipotesi sottoscritta il 22 settembre 2026), che non contiene più la clausola di assorbimento presente nei CCNI FMOF precedenti.
2. Che cos’è la posizione economica nel CCNL 2019/21
Il CCNL 18 gennaio 2024 ha riformato l’ordinamento professionale del personale ATA (Titolo IV, Capo I) e ha ridisegnato le posizioni economiche all’interno delle Aree, distinguendole dalle posizioni stipendiali dell’art. 51, che riguardano gli incrementi stabili dello stipendio tabellare nel corso della vita lavorativa.
- Destinatari (art. 52): il personale di ruolo delle Aree dei Collaboratori, degli Operatori e degli Assistenti che, all’avvio dell’anno scolastico in cui è bandita la selezione, abbia maturato almeno 5 anni di servizio nell’Area.
- Procedura: corso di formazione, prova finale di valutazione e graduatoria provinciale di merito, con validità triennale. La procedura in corso è quella del D.M. 12 luglio 2024, n. 140.
- Finanziamento (art. 79): le nuove posizioni sono finanziate nei limiti del fondo per le posizioni economiche del personale ATA, istituito a decorrere dall’a.s. 2023/24.
- Importi: 700 euro annui lordi per i Collaboratori, 800 per gli Operatori, 1.300 (prima posizione) e 2.000 (seconda posizione) per gli Assistenti (Tabella E1.9).
- Cessazione: la posizione economica non è più corrisposta in caso di cessazione dal servizio o di progressione tra le Aree.
Il punto decisivo è la sua natura: l’ARAN, nella nota del 19 giugno 2026, ha ribadito che il CCNL le attribuisce una valenza esclusivamente economica e non anche giuridica. Non è dunque un incarico, non comporta mansioni diverse da quelle del profilo di appartenenza e non attribuisce compiti ulteriori.
3. Cosa afferma la nota ministeriale del 6 agosto 2026
La nota della Direzione generale per il personale scolastico (prot. m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE n. 20526 del 06-08-2026), recante le istruzioni operative per il riconoscimento del beneficio previsto dal D.M. 140/2024, chiarisce nella parte dedicata alla decorrenza che:
- il CCNL 2019/21 ha riformato in maniera radicale l’istituto, attribuendo al beneficio una valenza puramente economica e non giuridica;
- il conferimento della posizione economica non è più collegato, come in passato, all’assegnazione di incarichi ulteriori, né è subordinato alla successiva spendita delle competenze maturate nei percorsi formativi;
- essa rappresenta uno strumento volto alla valorizzazione dell’esperienza professionale e del servizio prestato, coerentemente con l’art. 51 del CCNL, che ricollega la remunerazione al maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito;
- richiamando la nota ARAN del 19 giugno 2026 (Allegato 1), le posizioni attribuite in prima istanza decorrono dal 1° settembre 2024 e sono assegnate dall’Ufficio provinciale di presentazione della domanda.
La nota non disciplina espressamente il rapporto con gli incarichi specifici. Ne definisce però con chiarezza la natura: se la posizione economica non è legata a incarichi o compiti ulteriori, essa non può “coprire” né compensare l’attività che l’incarico specifico remunera. Da qui discende la piena cumulabilità.
4. L’incarico specifico (art. 54 CCNL)
L’art. 54 consente alle istituzioni scolastiche di conferire al personale ATA, non titolare di incarico di DSGA ed effettivamente in servizio, incarichi specifici della durata di un anno scolastico, di natura organizzativa o di responsabilità. Pur rientrando nelle funzioni del profilo, tali incarichi richiedono compiti che comportano responsabilità ulteriori, rischio o disagio, necessari alla realizzazione del PTOF. Sono retribuiti con una specifica indennità, avente carattere accessorio, definita in sede di contrattazione integrativa di istituto.
Il comma 4 riguarda in particolare l’Area dei Collaboratori, per gli incarichi legati all’assistenza agli alunni (compresi quelli della scuola dell’infanzia e con disabilità) e al primo soccorso, con indennità i cui criteri sono definiti dal CCNI. Soltanto in quella sede il CCNL lasciava alle parti la facoltà (non l’obbligo) di prevedere che, per il titolare di posizione economica, l’indennità fosse assorbita in tutto o in parte fino a concorrenza del valore della posizione in godimento, con effetti sui soli incarichi attribuiti dopo la definizione del contratto integrativo.
5. Perché i due trattamenti sono cumulabili
| Posizione economica | Incarico specifico | |
| Fonte | Artt. 51, 52 e 79 CCNL 18/01/2024 (2019/21) | Art. 54 CCNL 18/01/2024 (2019/21) |
| Natura | Valenza esclusivamente economica, non giuridica: valorizza esperienza e competenza professionale acquisita | Compito aggiuntivo di natura organizzativa o di responsabilità (responsabilità ulteriori, rischio o disagio) |
| Presupposto | Anzianità di almeno 5 anni nell’Area, corso di formazione, prova finale e collocazione utile in graduatoria | Conferimento formale dell’incarico da parte del dirigente scolastico, per un anno scolastico, a personale effettivamente in servizio |
| Finanziamento | Fondo per le posizioni economiche del personale ATA (art. 79 CCNL) | Risorse del FMOF destinate agli incarichi specifici (CCNI) e contrattazione integrativa d’istituto |
| Compenso | Importo annuo fisso (Tabella E1.9: collaboratori 700, operatori 800, assistenti 1.300 e 2.000 euro lordi) | Indennità accessoria, definita in sede di contrattazione integrativa di istituto |
| Cosa remunera | Il servizio prestato e la competenza professionale maturata, non un’attività ulteriore | Un’attività effettivamente svolta, ulteriore rispetto al profilo |
- Causa diversa. Un compenso remunera l’esperienza maturata, l’altro un’attività aggiuntiva svolta nell’anno scolastico. Non c’è duplicazione di remunerazione per la stessa prestazione.
- Nessuna sovrapposizione di funzioni. Dato che la posizione economica ha valenza esclusivamente economica e non comporta compiti ulteriori, l’attività dell’incarico specifico resta interamente fuori dalla sua copertura. Assorbire l’indennità significherebbe lasciare senza compenso un lavoro effettivamente svolto.
- L’assorbimento è un’eccezione. Il CCNL non lo impone: lo ammette soltanto come possibilità, rimessa al CCNI, e solo per gli incarichi dell’art. 54, comma 4. Senza una clausola espressa nel contratto integrativo non esiste alcuna base per ridurre l’indennità. Per gli incarichi specifici diversi da quelli del comma 4 il CCNL non prevede alcun assorbimento.
6. Il CCNI FMOF 2026/27: stralciata la clausola di assorbimento
Nei CCNI FMOF precedenti, tra le disposizioni sugli incarichi specifici del personale ATA, era prevista la seguente dicitura:
“Per il personale titolare di posizione economica l’indennità correlata a detti incarichi è assorbita, in tutto o in parte, fino a concorrenza del valore della posizione economica in godimento”
L’ipotesi di CCNI per la ripartizione del FMOF per l’a.s. 2026/27, sottoscritta il 22 settembre 2026 presso il Ministero, non contiene più questa previsione. L’art. 5, dedicato agli “Incarichi specifici del personale ATA”, mette a disposizione complessivamente 34.620.000 euro lordo Stato e richiama, per l’Area dei Collaboratori, gli incarichi di assistenza agli alunni e di primo soccorso, senza alcuna clausola di assorbimento, totale o parziale, per i titolari di posizione economica.
Ne consegue che, per l’a.s. 2026/27, anche a chi è titolare di posizione economica (comprese le posizioni attribuite con decorrenza 1° settembre 2024 in base alla nota del 6 agosto 2026) l’incarico specifico va retribuito per intero, con l’indennità definita nella contrattazione integrativa di istituto, che si somma alla posizione economica in godimento.
7. Precisazioni e cautele
- Si tratta di un’ipotesi di CCNI. Il contratto integrativo diventa definitivo dopo il controllo di compatibilità economico-finanziaria e la successiva sottoscrizione (art. 8, commi 8 e 9, CCNL). È opportuno verificare il testo definitivo e le eventuali indicazioni ministeriali alle scuole.
- Contratti di istituto. Le scuole non devono introdurre, in sede di contrattazione integrativa di istituto, clausole di assorbimento che il CCNI non prevede.
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